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Chiarimento

  • Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto RCT: Informazioni generali • Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario. • In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: “In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.” • In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: 1. Esclusione Cyber DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l`auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo ``Virus``, ``Trojan Horse``, ``Worm``, ``Logic Bombs``, ``Ransomware``, ``Wiper``, ``Denial o Distributed Denial of Service Attacks``, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l`elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 2. Sanction clause Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l`erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell`Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. 3. Esclusione Territoriale Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: I. derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; II. sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell`Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; III. in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia. 4. Esclusione attività sanitaria A maffior chiarimento circa l’ìoperatività della copertura si precisa che restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da attività sanitaria. Distinti saluti

    Domanda del: 30/11/2024 aggiornata il 30/11/2024
  • Si riscontra la richiesta di chiarimento

    l`attività è ovviamente non di tipo sanitario; il punto 2 non rientra tra le attività statutarie previste in polizza, e di conseguenza,  non rientrante nell`oggetto della garanzia; in caso di aggiudicazione, possibilità di contrattualizzare l`esclusione della Cyber risk, ma solamente ed esclusivamente  al  contenuto del primo capoverso del punto 1); parimenti, non è possibile apportare in polizza  l`esclusione di error and omission così come richiesto; 2) disponibiltà a riportare la seguente dicitura in caso di aggiudicazione: La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l`erogazione della prestazione espone la medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dellUnione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione; data la durata poliennale del contratto,  non è possibile procedere con le limitazioni/esclusioni Territoriali previste al punto 3. in caso di aggiudicazione, possibilità di contrattualizzare l`esclusione dell`attività sanitaria.

    Saluti

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